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Un Giudice Federale (Mr. Aslup) del Distretto della California del Nord ha <a href="/system/files/OracleFinalDecision053112.pdf">deciso</a> che il codice sorgente che dichiara il <strong>metodo per invocare</strong> la stessa funzione contenuta nell’API (che quindi ne rappresenta la parte esterna) <strong>non è soggetta a copyright</strong>. Ciò segue una quasi identica <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115060">Sentenza</a> della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso <strong>SAS</strong> [Caso C‑406/10 SAS Institute v. World Programming Language].
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Applaudo alla decisione come a una chiave di volta nel diritto d’autore applicato al software
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Troppi “massimalisti del copyright” vorrebbero che il diritto d’autore in un programma software fosse uguale a quello in un’opera letteraria, così che ogni e qualsiasi volta che qualcuno copi le stesse espressioni, il copyright del primo titolare venga violato (se non nelle rare eccezioni in cui l’utilizzo è libero). Altre volte vorrebbero che, così come non è possibile riprodurre la struttura di un libro utilizzando gli stessi nomi per farne un sunto, un adattamento eccetera, lo stesso divieto debba applicarsi anche al software (questo è in sostanza quanto veniva sostenuto dagli attori in SAS). <strong>Il copyright del software è diverso dal copyright concesso alle opere letterarie</strong>. Il software è protetto <em>come se fosse</em> un’opera letteraria, ma per interpretarne e applicarne le regole del copyright, non può essere ignorata la natura <strong>utilitaristica</strong> del software, inclusa la necessità di interoperare, in modo che ‒ per usare le felici parole dell’Avvocato Generale Bot in SAS ‒ le idee sottostanti al software non vengano monopolizzate.
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Le due materie usano gli stessi concetti, le stesse parole, a volte le stesse regole, ma la differente natura rende impossibile limitarsi ad applicare le regole traslandole acriticamente senza fare le necessarie traduzioni. Fortunatamente, due giudici sulle due sponde dell’Atlantico hanno compreso ciò e preso sagge decisioni. La sentenza del Giudice Aslup negli Stati Uniti deve essere commendata ancora di più in quanto, a differenza dei propri colleghi europei, egli non aveva la guida della <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0083:EN:HTML">Direttiva Software</a> (Direttiva 91/250/EEC del Consiglio del 14 Maggio 1991 sulla protezione legale dei programmi per elaboratore)
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Come sempre, ottimo ed esteso resoconto di questo complicatissimo caso può essere rinvenuto in <a href="http://groklaw.net">Groklaw</a>, così come sono ivi reperibili tutti i documenti prodotti.
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