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    Un Giudice Federale (Mr. Aslup) del Distretto della California del Nord ha <a href="/system/files/OracleFinalDecision053112.pdf">deciso</a> che il codice sorgente che dichiara il <strong>metodo per invocare</strong> la stessa funzione contenuta nell&#8217;API (che quindi ne rappresenta la parte esterna) <strong>non è soggetta a copyright</strong>. Ciò segue una quasi identica  <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115060">Sentenza</a> della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea nel caso <strong>SAS</strong> [Caso C‑406/10 SAS Institute v. World Programming Language].
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    Applaudo alla decisione come a una chiave di volta nel diritto d&#8217;autore applicato al software
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    Troppi &#8220;massimalisti del copyright&#8221; vorrebbero che il diritto d&#8217;autore in un programma software fosse uguale a quello in un&#8217;opera letteraria, così che ogni e qualsiasi volta che qualcuno copi le stesse espressioni, il copyright del primo titolare venga violato (se non nelle rare eccezioni in cui l&#8217;utilizzo è libero). Altre volte vorrebbero che, così come non è possibile riprodurre la struttura di un libro utilizzando gli stessi nomi per farne un sunto, un adattamento eccetera, lo stesso divieto debba applicarsi anche al software (questo è in sostanza quanto veniva sostenuto dagli attori in SAS). <strong>Il copyright del software è diverso dal copyright concesso alle opere letterarie</strong>. Il software è protetto <em>come se fosse</em> un&#8217;opera letteraria, ma per interpretarne e applicarne le regole del copyright, non può essere ignorata la natura <strong>utilitaristica</strong> del software, inclusa la necessità di interoperare, in modo che ‒ per usare le felici parole dell&#8217;Avvocato Generale Bot in SAS ‒ le idee sottostanti al software non vengano monopolizzate.
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    Le due materie usano gli stessi concetti, le stesse parole, a volte le stesse regole, ma la differente natura rende impossibile limitarsi ad applicare le regole traslandole acriticamente senza fare le necessarie traduzioni. Fortunatamente, due giudici sulle due sponde dell&#8217;Atlantico hanno compreso ciò e preso sagge decisioni. La sentenza del Giudice Aslup negli Stati Uniti deve essere commendata ancora di più in quanto, a differenza dei propri colleghi europei, egli non aveva la guida della  <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0083:EN:HTML">Direttiva Software</a> (Direttiva 91/250/EEC del Consiglio del 14 Maggio 1991 sulla protezione legale dei programmi per elaboratore)
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    Come sempre, ottimo ed esteso resoconto di questo complicatissimo caso può essere rinvenuto in <a href="http://groklaw.net">Groklaw</a>, così come sono ivi reperibili tutti i documenti prodotti.
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  <a href="/taxonomy/term/54">Software Libero</a>
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